1. All'articolo 6 del decreto legislativo n. 541 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Nessuna pubblicità di medicinali per uso umano presso il pubblico può essere effettuata senza autorizzazione del Ministero della salute»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La Commissione di cui al comma 2, nominata dal Ministro della salute, è rinnovata ogni tre anni ed è costituita da:
a) il Ministro stesso o un suo delegato, che la presiede;
b) un membro appartenente al Ministero della salute;
c) un membro appartenente all'Istituto superiore di sanità;
d) due membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
e) quattro medici designati dalla Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
f) due farmacisti designati dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero della salute devono essere indicati nel materiale pubblicitario relativo al medicinale»;
d) i commi 6, 7 e 8 sono abrogati;
e) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Qualora la pubblicità presso il pubblico sia effettuata in violazione delle disposizioni del presente decreto, il Ministro della salute:
a) ordina l'immediata cessazione della pubblicità;
b) ordina la diffusione, a spese del trasgressore, di un comunicato di rettifica la cui redazione è curata dallo stesso Ministero della salute;
c) dispone, sulla base della gravità del fatto, l'applicazione di una sanzione amministrativa pari a 100.000 euro o il ritiro dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale oggetto della pubblicità»;
f) il comma 10 è abrogato;
g) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Autorizzazione della pubblicità sui medicinali per uso umano presso il pubblico».